STATUTO DELL’ASSOCIZIONE
“DENTRO AL NIDO”

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Oggi, è costituita, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e della L 383/2000, l'Associazione denominata “ Dentro al Nido “

Art. 2 SEDE
L'Associazione ha sede legale in Bologna, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente tra i soci.
Al medesimo indirizzo ha sede la Sezione di Bologna.

Art. 3 ATTIVITA’ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione svolge attività nel settore della promozione sociale.

Scopi dell'Associazione sono :
- realizzare iniziative volte a salvaguardare il patrimonio di servizi di qualità per la primissima e prima infanzia ( 0-6 ) con particolare attenzione ai servizi pubblici;
- realizzare iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e il territorio nel suo complesso sul tema dei diritti del bambino all'uguaglianza delle opportunità educative e di sviluppo sociale, uguaglianza che nei servizi pubblici per l'infanzia trova piena realizzazione ;
- tutelare i bambini e i loro genitori nella fruizione dei servizi educativi e scolastici, intrattenendo rapporti con gli attori pubblici e privati impegnati nell'erogazione di tali servizi;
- realizzare e stimolare iniziative volte a garantire la salvaguardia dei diritti di tutte le parti coinvolte, all'interno di un sistema integrato, a prevalente gestione diretta, in cui l'attore pubblico svolge il ruolo di garante, esercitando un controllo costante e puntuale.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi e valori condivisi, quali la salvaguardia dell’infanzia e di coloro che se ne occupano come compito primario di una comunità, e il diritto/dovere dei Cittadini e dello Stato di agevolare e difendere la pari dignità sociale, attraverso il diritto alla partecipazione di ciascuno all’organizzazione politica, economica e sociale della comunità stessa.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4 AMMISSIONE DEI SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi e i principi ispiratori dell'Associazione e che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo e delle proprie competenze per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del Richiedente.
La domanda di ammissione al Comitato Direttivo deve rispettare le seguenti modalità ed indicazioni:
- Generalità ( nome , cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione, residenza, domicilio ) e recapiti ( numeri telefonici, fax, indirizzo email );
- Espressa dichiarazione di conoscere, approvare ed attenersi al presente Statuto e ai regolamenti dell’Associazione.
In base alle disposizioni del Dlgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione e all’inizio di ogni anno di esercizio, il socio versa la quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.
Si impegna altresì al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono tre categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
- Soci onorari: coloro che, per meriti o per la rilevanza sociale del loro ruolo, vengono individuati dal Comitato Direttivo e proposti all’Assemblea che li nomina soci onorari.
La loro qualità di soci onorari non è subordinata all’iscrizione ma al rinnovo annuale della candidatura al Comitato Direttivo che ne delibera la qualità di socio. Il pagamento della quota sociale è facoltativo.
E’ prevista inoltre la possibilità di ricevere contributi economici da sostenitori, fatte salde le condizioni indicate nell’Art.12
I soci, ove previsto, sono tenuti al pagamento della quota sociale all’atto dell’iscrizione, contestualmente al ritiro della tessera sociale.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite
L'Associazione può in caso di particolare necessità e con approvazione del Comitato Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: i soci non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, autorizzate dal Comitato Direttivo e corredate di relativi giustificativi. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.
Tutti i soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa

Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti.
Ove è previsto, il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, entro le scadenze stabilite.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta e motivata da inviare al Presidente del Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
Se l’esclusione avviene per morosità, il socio potrà, dietro domanda, essere riammesso, pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Gli stessi possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il ricorso è discusso dall’Assemblea ordinaria nella prima seduta.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione.
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci.
L’Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.
Deve inoltre essere convocata
a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un terzo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede e l’ora ove si tiene la riunione.

L'Assemblea ordinaria
a) elegge il Presidente che resta in carica un anno e può essere rieletto;
b) elegge il Comitato Direttivo che resta in carica un anno, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo ;
e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione ( su proposta del Comitato );
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
g) approva il programma annuale dell'Associazione;
h) discute e approva i regolamenti interni.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i soci.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri.
I componenti sono rieleggibili
La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:
1. Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
2. Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione.
3. Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
4. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
5. Formula il regolamento interno all’Associazione;
6. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
7. Delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea;
8. Favorisce la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione;
9. Delibera sulla destinazione del fondo di riserva;
10. Nomina il Vice Presidente e il Tesoriere.
Le riunioni del Comitato sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente
dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere.

Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e
l'Assemblea.
Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
In Sua assenza il Comitato Direttivo nomina un sostituto temporaneo.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura fissata annualmente dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. A questo scopo il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- da iniziative promozionali;
Le quote versate per la tessera e le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso e sono così definite:
Soci fondatori ( obbligatoria) : € 25.00
Soci effettivi ( obbligatoria ) : € 10.00
Soci onorari ( facoltativa ) : € 10.00
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno, le finalità dell’Associazione, lo Statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il residuo di bilancio sarà devoluto al fondo di riserva, che costituisce parte del patrimonio dell’Associazione

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con le Leggi dello Stato.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale aventi finalità similari.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
In generale, in ultima istanza, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

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